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Decreto liberalizzazioni: art. 65 stop agli incentivi per i moduli collocati a terra in aree agricole

fotovoltaico a terraStop, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto liberalizzazioni, agli incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole; per gli impianti fotovoltaici su serre si applicano gli stessi incentivi previsti per gli impianti fv realizzati su edifici.

Cosi recita infatti l’art. 65 del Decreto liberalizzazioni, approvato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora discusso da Camera e Senato:

1. (Riformulazione Mef) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall’articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli «impianti fotovoltaici realizzati su edifici». Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell’intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento.

4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati.

 

 

 

 


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2 Responses to " Decreto liberalizzazioni: art. 65 stop agli incentivi per i moduli collocati a terra in aree agricole "

  1. FOTOVOLTAICO
    ”L’articolo 65 è incostituzionale (??)”
    L’articolo 65 del dl sulle liberalizzazioni (approvato dal Governo Monti e ora in fase di conversione) se confermato nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012, “sarebbe gravemente incostituzionale”.
    Le modifiche apportate prima della sua pubblicazione in GU all’articolo in questione, grazie al supporto delle associazioni di categoria a difesa di cosa, rischiano di provocare danni anche maggiori.

    Nella nuova formulazione, infatti, la norma abroga con effetto immediato anche il comma 6 dell’articolo 10 del D.lgs 28/2011 “rinnovabili” che tutelava gli investimenti già avviati per l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole. “Un comma che garantiva l’accesso agli incentivi a detti impianti, se già autorizzati o con istanza presentata prima del 1 gennaio 2011, a condizione in ogni caso che entrassero in esercizio entro il 29 marzo 2012”. Tutti gli operatori che, in virtù del comma 6 dell’articolo 10 del D.lgs 28/2011, hanno confidato in questa scadenza per la messa in esercizio dei propri impianti, oggi ancora in costruzione, rischiano dunque di vedere andare in fumo i soldi spesi e nei casi peggiori il fallimento. Infatti, a causa dell’articolo 65, non potranno più accedere agli incentivi e subiranno gravi perdite economiche.
    Errore nella fretta di riformulare la previsione normativa (?). Qualora trattasi di errore (cosa verosimilmente probabile, derivata dagli inciuci dell’ultima nottata) chi dovrebbe tempestivamente apportare la dovuta correzione, o meglio i danni subenti a carico di chi sono, intanto ? Nel modo semplicistico basterebbe semplicemente cancellare il comma 6 – dal punto 4 dell’art. 65 della norma– da discutere in Parlamento (se verrà fatto ?)
    Il che , contrariamente all’attuale disastrosa penalizzazione, risulterebbe equa e darebbe invece respiro alle suddette società di avere un margine di tempo, per completare i lavori, esercitando analoga proroga di un anno anche agli impianti se già autorizzati o con istanza presentata prima del 1 gennaio 2011.

    P.S.
    Il solito paradosso italiano. E pensare che attualmente dovremmo avere i migliori a rappresentarci.
    Qualora trattasi di errore (cosa verosimilmente ovvia, derivata dagli inciuci dell’ultima nottata) chi dovrebbe tempestivamente apportare la dovuta correzione, o meglio i danni subenti a carico di chi sono, intanto ? Nel modo semplicistico basta semplicemente cancellare il comma 6 – dal punto 4 dell’art. 65 -
    Diversamente , continuiamo ad essere nelle mani di ………, non riesco a definirli. Mi sto giocando
    TUTTO . beni mobili, immobili, casa, famiglia e dignità. Altro che “equità e giustizia sociale”.
    Informate pubblicamente per i per i tempi dei ricorsi.
    P.S. Che fine faranno i precedenti ricorsi al Tar Lazio da celebrarsi il febbraio prossimo in merito al 4° conto energia 2011 ?

  2. Estephan scrive:

    Art. 65 Liberalizzazioni. votato in Seneto il 1.3.12
    COMMENTO
    Devo costruire un impianto inferiore ad 1 MW (962 KW a terra), autorizzato nel 2011, senza vincoli di cui ai famosi commi 4 e 5 dell’articolo 10 del Decreto Romani.
    La programmazione dei lavori è saltata in gennaio scorso, allorquando ci si obbligava di entrare in esercizio entro il 24 gennaio u.s.
    Avendo bloccato tutto in gennaio: lavori, rimandi allacci Enel, sospensioni bancarie e commesse, contesto ferocemente il periodo di 60 gg. (se ciò sarà definitivo) per rimettere nuovamente in piedi la giostra e poter entrare in esercizio.
    Inoltre, come è noto, da settembre scorso, costruire regolarmente un impianto era da vocazionisti o missionari: vedi lo stress della continua incertezza economica (il famoso spread), investimenti bloccati, praticamente in stato di smobilitazione …. Verso la fuga o il fallimento.
    Siamo stati anche accompagnati da un lungo periodo meteo disastroso ….
    Al dunque: qual è il senso di essere continuamente costretti a lavorare con il cappio alla gola. Ovvero abbiamo progetti, sotto di 1 MW, regolarmente autorizzati e per i motivi suesposti siamo rimasti bloccati.
    Pertanto doveva e deve essere esteso a tutti gli impianti già autorizzati o in corso di completamento il beneficio temporale di 6 mesi. Diversamente è la politica del non far fare e mandare in fallimento le persone che vogliono con sacrificio operare.
    Ovviamente è vostra ignoranza di non conoscere i tempi di realizzazione o completamento di un impianto. Non immaginate i tempi di Enel per connessione e Collaudo (altra casta).
    Abbiate il buon senso di correggerlo alla Camera.

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